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LA COMPENSAZIONE DI CREDITI E DEBITI IVA NELLA SFERA ISTITUZIONALE DEL COMUNE
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02/10/2019 17:08
a cura di studiomensi
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LA COMPENSAZIONE DI CREDITI E DEBITI IVA NELLA SFERA ISTITUZIONALE DEL COMUNE

L’Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta all’interpello n. 243 del 16.07.2019, interviene (finalmente) riguardo al tema degli importi IVA scaturente dallo split payment, versati dagli Enti locali, in eccesso, rispetto a quanto dovuto, nell’ambito della loro attività istituzionale.

Intervenendo in risposta ad un Ente che aveva effettuato, a seguito di applicazione dello split,  “maggiori versamenti di IVA a debito all’Erario in diverse annualità”, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, laddove non sia possibile ottenere l’emissione di apposite note di credito da parte dei propri fornitori, la Pubblica Amministrazione “possa recuperare gli importi (di IVA n.d.r.) versati in eccesso all'Erario, scomputandoli dai futuri versamenti che dovrà effettuare, relativamente alla propria sfera istituzionale, in regime di split payment.”

In sostanza, una volta appurato che l’Ente abbia versato IVA split istituzionale (mediante f24 EP, codice tributo 620E) per un importo superiore a quanto effettivamente dovuto, l’Ente stesso potrà legittimamente scomputare tale importo versato in eccesso (non dovuto all’Erario e quindi a credito) dal debito relativo ad IVA split istituzionale dovuto il mese successivo.

Ad esempio,

-          importo IVA split istituzionale versato nel mese di agosto 2019, complessivamente in f24 EP, con medesimo codice tributo 620E € 11.500,00;

-          di cui, importo effettivamente dovuto all’Erario in quanto a debito per il mese di agosto € 10.000,00;

-          di cui, importo versato all’Erario in eccesso per errore materiale € 1.500,00;

-          importo IVA split istituzionale a debito per il mese di settembre 2019 € 20.000,00;

-          importo IVA split istituzionale che verrà versato nel mese di settembre a seguito di compensazione € 18.500,00 (= 20.000,00-1.500,00).

È importante sottolineare che tale compensazione è ammessa unicamente nell’ambito dell’IVA istituzionale.

Tale modalità di recupero, seppur di logica stringente, non era mai stata ammessa ufficialmente dall’Agenzia delle Entrate in precedenza, anche se molti Enti, alle prese con le proprie impellenti incombenze, ne avevano già adottato l’operatività nella pratica quotidiana.

Inoltre l’Agenzia delle Entrate, nell’ammettere la compensazione “interna”, non ne prevede alcuna particolare formalità da adottare in merito, da parte dell’Ente, se non “evidenziare nei propri documenti contabili l'avvenuta compensazione con specifica indicazione delle motivazioni che hanno determinato la rilevazione dell’indebito e dei relativi importi, anche attraverso un apposito prospetto di riconciliazione dal quale emerga la corrispondenza tra le operazioni in relazione alle quali è stato effettuato, in regime di split payment, il versamento dell’indebito IVA e quelle sulle quali è stata applicata la minore aliquota IVA, ai fini della determinazione del credito utilizzabile in compensazione.”

 

Tuttavia l’Agenzia delle Entrate non specifica meglio quali siano i documenti contabili in cui si debbano riportare tali trascrizioni, posto anche che la norma riguardante l’istituzione dello split payment non prevede la tenuta di alcun registro. L’unica indicazione di merito la si può trovare nell’art. 6, co.2 del D.M. 23.01.2015, il quale prevede che “in caso di verifiche, controlli o ispezioni, le pubbliche amministrazioni mettono a disposizione dell'amministrazione finanziaria, eventualmente in formato elettronico, la documentazione utile per verificare la corrispondenza tra l'importo dell'Iva dovuta e quello dell'Iva versata per ciascun mese di riferimento.”

Si ritiene, da parte di chi scrive, che l’Ente al fine di dimostrare ad un ipotetico verificatore (Agenzia delle Entrate, Organo di revisione) la correttezza del proprio operato possa mantenere agli atti un fascicolo contenente evidenza:

  1. a) dell’importo dell’effettivo debito maturato nel mese di riferimento, tramite copia delle fatture dei propri fornitori che hanno generato il debito IVA split istituzionale,
  2. b) il mod. f24Ep quietanzato di quel particolare mese con evidenza della differenza tra quanto dovuto e quanto versato,
  3. c) dell’importo dell’effettivo debito maturato nel mese successivo, tramite copia delle fatture dei propri fornitori che hanno generato il debito IVA split istituzionale,
  4. d) il mod. f24Ep quietanzato del mese successivo con evidenza della differenza tra quanto dovuto e quanto versato.

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