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NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO CRESCITA
02/10/2019 17:00
a cura di studiomensi
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NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO CRESCITA

Recentemente è stata pubblicata sulla G.U. la legge (n. 58/2019, in vigore dal 30.6.2019) di conversione del c.d. “Decreto Crescita”. Tra le disposizioni di natura fiscale confermate in sede di conversione, di seguito, si segnalano quelle maggiormente rilevanti per gli Enti locali.

TERMINE INVIO TELEMATICO MOD. IRAP / IVA

IRAP:

In sede di conversione, è previsto lo slittamento dal 30.9 al 30.11 del termine per l’invio telematico della dichiarazione relativa all'imposta regionale sulle attività produttive, IRAP.

Così, per il 2019, considerato che il 30.11 cade di sabato, l’invio va effettuato entro il 2.12.2019.

IVA:

Resta confermata la scadenza del 30.04 per l’invio della dichiarazione IVA. Tuttavia, gli enti possono anticiparne la presentazione entro il 28 febbraio. In tal caso, sarà possibile inserire al suo interno anche la comunicazione telematica (LIPE) relativa alla liquidazione del quarto trimestre, unificando di fatto i due adempimenti (dichiarazione IVA annuale e LIPE IV° trimestre).

Restano immutati, invece, i termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche.

COMUNICAZIONI DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

La nuova norma prevede che l’invio delle liquidazioni IVA periodiche, vada effettuato entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre va effettuata entro il 16.9.

Come detto sopra, è previsto che la comunicazione relativa al quarto trimestre, può alternativamente essere effettuata con la dichiarazione IVA annuale (da presentare, in tal caso, entro febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta). Sono confermati gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

LAMPADE VOTIVE

Le prestazioni relative alle lampade votive nei cimiteri rientrano fra le operazioni qualificate come commercio al minuto ai fini Iva. 

Il Decreto Crescita, aggiungendo il comma 6-quater all'articolo 22 del Dpr 633/1972 (allegato) ha definitivamente chiarito che i Comuni, che gestiscono direttamente l’illuminazione votiva nei cimiteri, sono esonerati dall'obbligo di emissione della fattura, se non a richiesta del cliente e, comunque, non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

La disposizione ha effetto dal 1° gennaio 2019.

Pertanto, gli Enti che hanno atteso fino a ora per l'emissione dei ruoli per la riscossione dei canoni di illuminazione votiva potranno usufruire dell'agevolazione già per l'emissione 2019.

 

Ricordando che il Dpr 696/1996 però stabilisce, all'articolo 2, punto QQ, l'esonero dall'emissione di scontrino o ricevuta fiscale “per le cessioni e le prestazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunità montane, delle istituzioni di assistenza e beneficenza, (omissis)”, se ne deduce che la certificazione delle prestazioni di illuminazione votiva è libera per gli enti locali i quali hanno quindi diverse possibilità: 


1) emettere volontariamente fattura elettronica, pur non essendovi obbligati, registrando le fatture emesse nell’apposito registro;

2) emettere un qualsiasi documento utile ai fini contabili ma senza alcuna valenza fiscale (reversale, lettera che invita la pagamento eccetera) registrando i corrispettivi nell’apposito registro;
3) continuare a emettere le bollette-fatture.

In quest’ultimo caso, però, occorre tenere presente che l’Agenzia delle Entrate – risoluzione n. 68/2018 – considera le bollette-fatture quali fatture, quindi l'emissione delle stesse dovrebbe avvenire in formato elettronico ma, in tal caso, non essendo più bollette-fatture ma fatture elettroniche, verrebbero meno tutte le semplificazioni previste dal Dm 370/2000.  

FATTURE ELETTRONICHE

 Con la modifica dell’art. 21, DPR n. 633/72, a decorrere dall’1.7.2019, la fattura va emessa entro 12 giorni (non più dieci) dall’effettuazione dell’operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio ,determinata ai sensi dell’art. 6, DPR n. 633/72.

TENUTA DELLA CONTABILITA’ IN FORMA MECCANIZZATA

Perseguendo l’intento di semplificazione, il legislatore ha previsto la possibilità di tenere qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto.

Tale previsione, di fatto, estende a tutti i registri contabili quanto in precedenza consentito per i soli registri IVA.

La loro tenuta è considerata regolare se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati e vengono stampati in presenza degli organi di controllo, a loro richiesta.

IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE FATTURE ELETTRONICHE

E’ previsto che per il calcolo dell’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti di cui all’art. 6, comma 2, DM 17.6.2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate allo SdI, l’Agenzia delle Entrate integri le fatture non recanti l’annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo mediante procedure automatizzate.

In altri termini, l’Agenzia delle Entrate potrà, già in fase di ricezione, verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, con riferimento alla natura e all'importo delle operazioni indicate nelle fatture.

Per cui l'Agenzia delle entrate includerà nel calcolo dell'imposta dovuta da ciascun soggetto passivo Iva, sia quella dichiarata nella fattura, sia il maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l'assolvimento dell'imposta.

L'integrazione automatica si applicherà alle fatture che saranno inviate al sistema di interscambio dal 1° gennaio 2020.

FATTURAZIONE ELETTRONICA OPERAZIONI CON SAN MARINO

È confermata l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche nei rapporti commerciali tra Italia e San Marino regolati dal DM 24.12.93.

A tal fine è necessario attendere la modifica del citato DM 24.12.93 e l’emanazione delle specifiche tecniche da parte dell’Agenzia delle Entrate.

CONTRASTO EVASIONE TRIBUTI LOCALI

In sede di conversione è stata introdotta una specifica disposizione in base alla quale gli Enti locali competenti al rilascio di licenze / autorizzazioni / concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione delle segnalazioni di inizio attività possono prevedere che il rilascio / rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali.

CAUSE DI RIFIUTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Sulla base del Regolamento passato in conferenza unificata, sono state individuate e classificate cinque cause in cui le pubbliche amministrazioni potranno scartare ossia rifiutare le fatture elettroniche emesse nei loro confronti attraverso il Sistema di interscambio (Sdi).

Le cause sono:

  1. fattura riferita a un’operazione non realizzata verso la Pa destinataria della trasmissione del documento;
  2. omessa o errata indicazione del codice identificativo di gara (Cig) o di quello di progetto (Cup);
  3. omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci;
  4. omessa o errata indicazione del codice di autorizzazione all’immissione in commercio (Aic) da riportare per i farmaci;
  5. omessa o errata indicazione del numero e della data della “determinazione dirigenziale” di impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti di Regioni ed enti locali.

Infine, si evidenzia che viene escluso il rifiuto in tutti quei casi in cui gli elementi informativi delle fatture potranno essere corretti attraverso note di variazione, previsto dall’articolo 26 del Dpr 633/1972.

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